Nella nostra quotidianità sentiamo spesso parlare di norme, leggi, decreti, regole da rispettare, ma vediamo più nello specifico di cosa si tratta.
Norme sociali
Sono regole di comportamento che i membri di una collettività sono tenuti a rispettare.
Esistono varie tipologie di norme sociali:
- Norme religiose: regole da tenere all’interno di un ambiente religioso (Es. farsi il segno della croce quando si entra in chiesa…)
- Norme di buona educazione: regole da tenere in un determinato ambiente o situazione
- Norme morali: variante particolare di buona educazione (Es. aiutare un anziano ad attraversare la strada)
- Norme sportive: regole specifiche in ambito sportivo (Es. regole del gioco della pallavolo…
- Norme giuridiche: regole imposte dall’ordinamento giuridico (Es. divieto di attraversare con il semaforo rosso…)
Norma giuridica
Regola tassativamente obbligatoria che ognuno è tenuto a rispettare, anche contro la propria volontà.
La norma giuridica è composta da 2 parti:
- Precetto: la regola da rispettare
- Sanzione: conseguenza negativa che si applica in caso di violazione del precetto.
CARATTERISTICHE della NORMA GIURIDICA
La norma giuridica ha le seguenti caratteristiche:
- Obbligatorietà: è obbligatoria – siamo costretti a rispettarla anche contro la nostra volontà;
- Positività: è imposta dallo Stato;
- Generalità: destinata a tutti i membri della società – valida verso tutti, senza eccezioni – tutti sono tenuti a rispettarla;
- Astrattezza: descrive una situazione ipotetica, astratta, non fa riferimento a fatti realmente accaduti;
- Bilateralità: riconosce sia una “diritto” che un “dovere” in capo al soggetto;
- Relatività: varia a seconda di Tempo e Spazio
- Tempo: valida solo per l’avvenire e solo dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU) – 15 giorni dalla pubblicazione “vacatio legis”: tempo che va dalla pubblicazione in GU all’effettiva entrata in vigore della norma;
- Spazio: principio di territorialità – la norma è valida sul territorio dove essa è applicata.
Scritta e Pubblicata: la norma DEVE essere SCRITTA, NON orale, e DEVE essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
ABROGAZIONE della NORMA
La norma giuridica perde la sua efficacia con l’abrogazione.
- Abrogare: eliminare – far in modo che la norma non possa avere effetti.
3 modi di abrogazione della norma:
- Abrogazione mediante norma giuridica nuova di pari grado che abroga la norma precedente;
- Abrogazione mediante referendum abrogativo;
- Annullamento mediante sentenza della Corte Costituzionale
2 tipi di abrogazione:
- Espressa o Esplicita: norma successiva prevede espressamente l’abrogazione della norma precedente;
- Tacita o Implicita: norma successiva NON prevede espressamente l’abrogazione della norma precedente.
INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA
Interpretare una norma giuridica: chiarire il suo significato / così si può applicare correttamente la norma giuridica al caso concreto.
Modi di interpretazione:
- Interpretazione letterale: si limita a chiarire il significato letterale delle parole usate / usare parole più semplici per chiarire il significato;
- Interpretazione logica: considera il significato delle parole + le motivazioni che sono alla base della norma + gli obiettivi che la norma vuole raggiungere.
Tipi di interpretazione:
- Interpretazione autentica: è quella prodotta dal legislatore – vincolante per tutti;
- Interpretazione giudiziale: è quella prodotta dal giudice – vincolante solo per le parti nel processo;
- Interpretazione dottrinale: è quella prodotta da un esperto di diritto – Non è vincolante per nessuno.
ANALOGIA
Il diritto può presentare delle “LACUNE” – situazioni che rimangono “scoperte” – ovvero NON vi sono norme giuridiche esistenti che le disciplinano.
Per colmare queste Lacune si ricorre all’integrazione/analogia.
Il giudice ha 2 soluzioni:
- Analogia Legis – si ricorre ad una norma giuridica che disciplina un caso simile;
- Analogia Iuris – in assenza totale di norme, anche regolanti casi simili – si ricorre all’applicazione dei principi generali dell’ordinamento:
- correttezza;
- buona fede;
- equità;
- divieto di discriminazione