Nella nostra quotidianità sentiamo spesso parlare di norme, leggi, decreti, regole da rispettare, ma vediamo più nello specifico di cosa si tratta.

Norme sociali

Sono regole di comportamento che i membri di una collettività sono tenuti a rispettare.

Esistono varie tipologie di norme sociali:

  • Norme religiose: regole da tenere all’interno di un ambiente religioso (Es. farsi il segno della croce quando si entra in chiesa…)
  • Norme di buona educazione: regole da tenere in un determinato ambiente o situazione
    • Norme morali: variante particolare di buona educazione (Es. aiutare un anziano ad attraversare la strada)
  • Norme sportive: regole specifiche in ambito sportivo (Es. regole del gioco della pallavolo…
  • Norme giuridiche: regole imposte dall’ordinamento giuridico (Es. divieto di attraversare con il semaforo rosso…)

Norma giuridica

Regola tassativamente obbligatoria che ognuno è tenuto a rispettare, anche contro la propria volontà.

La norma giuridica è composta da 2 parti:

  1. Precetto: la regola da rispettare
  2. Sanzione: conseguenza negativa che si applica in caso di violazione del precetto.

CARATTERISTICHE della NORMA GIURIDICA

La norma giuridica ha le seguenti caratteristiche:

  • Obbligatorietà: è obbligatoria – siamo costretti a rispettarla anche contro la nostra volontà;
  • Positività: è imposta dallo Stato;
  • Generalità: destinata a tutti i membri della società – valida verso tutti, senza eccezioni – tutti sono tenuti a rispettarla;
  • Astrattezza: descrive una situazione ipotetica, astratta, non fa riferimento a fatti realmente accaduti;
  • Bilateralità: riconosce sia una “diritto” che un “dovere” in capo al soggetto;
  • Relatività: varia a seconda di Tempo e Spazio
    • Tempo: valida solo per l’avvenire e solo dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU) – 15 giorni dalla pubblicazione “vacatio legis”: tempo che va dalla pubblicazione in GU all’effettiva entrata in vigore della norma;
    • Spazio: principio di territorialità – la norma è valida sul territorio dove essa è applicata.

 

Scritta e Pubblicata: la norma DEVE essere SCRITTA, NON orale, e DEVE essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

ABROGAZIONE della NORMA

La norma giuridica perde la sua efficacia con l’abrogazione.

  • Abrogare: eliminare – far in modo che la norma non possa avere effetti.

3 modi di abrogazione della norma:

  1. Abrogazione mediante norma giuridica nuova di pari grado che abroga la norma precedente;
  2. Abrogazione mediante referendum abrogativo;
  3. Annullamento mediante sentenza della Corte Costituzionale

2 tipi di abrogazione:

  1. Espressa o Esplicita: norma successiva prevede espressamente l’abrogazione della norma precedente;
  2. Tacita o Implicita: norma successiva NON prevede espressamente l’abrogazione della norma precedente.

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

Interpretare una norma giuridica: chiarire il suo significato / così si può applicare correttamente la norma giuridica al caso concreto.

Modi di interpretazione:

  • Interpretazione letterale: si limita a chiarire il significato letterale delle parole usate / usare parole più semplici per chiarire il significato;
  • Interpretazione logica: considera il significato delle parole + le motivazioni che sono alla base della norma + gli obiettivi che la norma vuole raggiungere.

Tipi di interpretazione:

  • Interpretazione autentica: è quella prodotta dal legislatorevincolante per tutti;
  • Interpretazione giudiziale: è quella prodotta dal giudicevincolante solo per le parti nel processo;
  • Interpretazione dottrinale: è quella prodotta da un esperto di dirittoNon è vincolante per nessuno.

ANALOGIA

Il diritto può presentare delle “LACUNE” – situazioni che rimangono “scoperte” – ovvero NON vi sono norme giuridiche esistenti che le disciplinano.

Per colmare queste Lacune si ricorre all’integrazione/analogia.

Il giudice ha 2 soluzioni:

  1. Analogia Legis – si ricorre ad una norma giuridica che disciplina un caso simile;
  2. Analogia Iuris – in assenza totale di norme, anche regolanti casi simili – si ricorre all’applicazione dei principi generali dell’ordinamento:
    1. correttezza;
    2. buona fede;
    3. equità;
    4. divieto di discriminazione